A.P.E. Attestato di Prestazione Energetica

Tutto quello che c’è da sapere sull’A.P.E. e non avete mai osato chiedere.

Cos’è?

L’A.P.E. è un documento che descrive la prestazione energetica dell’edificio, utile per chi vuole acquistare, ristrutturare o affittare casa.

L’Attestato di Prestazione Energetica viene previsto con la L. 90/2013 e sostituisce il vecchio Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.).
L’A.P.E. è un documento che descrive la prestazione energetica dell’edificio. In particolar modo certifica la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i bisogni energetici dell’edificio. I dati che vengono presi in esame sono: la climatizzazione invernale ed estiva; la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; la ventilazione.

Da quando?

A partire dal 2002, quando il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione hanno emanato la direttiva 2002/91/CE (ovvero EPBD – Energy Performance of Building Directive), in Italia sono state sviluppate tutta una serie di Decreti Legge e Normative per attuare la prescrizione europea. Molte sono le definizioni e le regolamentazioni che si sono succedute in questi anni, tanto da poter creare confusione soprattutto ai non addetti ai lavori.

Tabella classe A++

Perché è importante ?

L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento obbligatorio in molti casi e serve essenzialmente per migliorare la trasparenza del mercato immobiliare, fornendo agli acquirenti e ai locatori di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.

L’A.P.E., infatti, è un documento che consente di fare i giusti calcoli di spesa, attuali e futuri, dovuti proprio al consumo energetico, oltre che comprendere quali margini di miglioramento della prestazione energetica ha un edificio. Fattori importanti nel caso di investimenti immobiliari.

A questo obiettivo generale va aggiunto anche la possibilità di consentire ai proprietari che intendono eseguire lavori di miglioramento, importanti ma poco visibili, come quello dell’isolamento termico delle pareti, di veder riconosciuti, da un punto di vista fiscale, i loro investimenti.

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E’ sempre obbligatorio?

L’Attestato di Prestazione Energetica è richiesto in questi casi:

  • Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso
  • Donazione: trasferimento a titolo gratuito
  • Affitto di unità immobiliari
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari
  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
  • Ristrutturazioni importanti quando i lavori coinvolgono oltre il 25% della superficie dell’involucro

Cosa si esamina? 

Per verificare la quantità di energia necessaria gli elementi dell’abitazione che vengono presi in esame sono: l’isolamento dell’edificio (pareti e infissi), le caratteristiche degli impianti tecnici (radiatori, caldaia, stufe…), la fonte energetica utilizzata (primaria non rinnovabile, rinnovabile, o la somma delle due).

Chi lo redige?

Il certificatore energetico abilitato a rilasciare l’Attestato di Prestazione Energetica può essere una persona fisica o una società. In ogni caso deve essere indipendente, cioè non deve essere in alcun modo coinvolto con il processo di progettazione o realizzazione dell’edificio, né essere imparentato con il proprietario; deve essere qualificato, cioè laureato, iscritto all’albo professionale e avere esperienza nella progettazione di impianti ed edifici.

Ha una scadenza?

Il documento dura 10 anni se non vengono eseguiti interventi che determinano la necessità di un aggiornamento delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Ad ogni modo, l’attestato rimane valido solo se controlli e revisioni degli impianti tecnologici vengono fatti regolarmente e periodicamente nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

E’ uguale per tutte le regioni d’Italia?

Con gli ultimi decreti legge di attuazione della Legge 90/2013 che sono entrati in vigore nell’ottobre 2015, le caratteristiche dell’attestato, le modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica sono stati resi uniformi su tutto il territorio nazionale. Naturalmente questo consente di avere maggiore chiarezza permettendo ai consumatori di capire in che modo un edificio è stato realizzato, sensibilizzando a un maggior risparmio energetico.

E il vecchio A.C.E?

Se un immobile possiede l’attestato di certificazione energetica, che veniva rilasciato prima dell’entrata in vigore del DL 63/2013, non è necessario dotare l’edificio del nuovo A.P.E.
Naturalmente, però, l’A.C.E. deve essere ancora valido (la durata è sempre 10 anni) e il fabbricato non deve aver subito lavori di riqualificazione, tali da poter modificare la sua performance energetica

 

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