Il periodo è quello giusto per parlare di vacanze e sempre più spesso gli italiani concedono in affitto le proprie case vacanza situate in località turistiche, durante determinati periodi dell’anno. E l’estate è proprio la stagione per eccellenza, in cui il boom della locazione di breve e lungo periodo prende piede sulla penisola. Vediamo quindi come funzionano.
A causa della recente crisi economica ci sono sempre più famiglie che per non rinunciare alle anelate ferie estive optano per una vacanza economy risparmiando sulla location e decidendo di affittare una casa vacanza rinunciando ad alloggiare in un più costoso hotel.
Accade poi che pure i proprietari delle seconde case hanno un grande interesse nell’affittare la loro casa meno utilizzata per un periodo di tempo delimitato piuttosto che in maniera stabile per l’intero anno poiché i ricavi sono ben più alti e il regime fiscale per i contratti di locazione transitoria risulta, certamente, meno pesante da sostenere.
Infine, l’incontro fra domanda ed offerta è ben più agevole, visto e considerato che avviene tutto online mediante l’impiego di specifiche piattaforme che permettono di consultare le diverse inserzioni e di mettersi in contatto diretto con chi desidera offrire un appartamento o una stanza nel periodo di interesse.
Vediamo però nello specifico il vademecum realizzato da Confedilizia sia per il proprietario che per l’inquilino, al fine di non avere possibili contenziosi.
Regole da rispettare per gli affittuari e i proprietari
- È importate specificare i motivi che hanno portato le parti a locare un appartamento, ricordando che le esigenze turistiche comprendono tutte quelle occasione di viaggio o di soggiorno per svago, per villeggiatura, per cura, per istruzione, per interessi religiosi o per qualunque altra causa non utilitaria.
- La locazione turistica, grazie alla legge 431/98, deve rispettare il requisito della forma scritta, per cui la Confedilizia ha redatto due modelli di contratto da utilizzarsi per la locazione turistica lunga (il “contratto casa vacanze”) o breve (il “contratto week-end”).
- Con il “contratto casa vacanze” si regolano: la durata della locazione; la disdetta del contratto, l’entità del canone, delle spese accessorie nonché del deposito cauzionale; l’utilizzo di spazi accessori, se esistenti (quali la cantina, l’autorimessa, il posto macchina ecc.); il conduttore deve dichiarare specificamente il motivo turistico e la sua stabile residenza.
- Con il “contratto week-end” si loca un immobile per un breve periodo. Anche in questo contratto deve essere menzionata la finalità turistica del conduttore, la clausola sull’entità del canone e del deposito cauzionale e la pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.). L’inquilino è inoltre informato che l’appartamento è sprovvisto di biancheria da bagno e da letto e che deve provvedere direttamente a sistemare quotidianamente l’abitazione.
- Il conduttore ha, in ogni caso, l’obbligo di custodia dell’immobile ed è responsabile di tutti i danni che si possono verificare. Inoltre è anche tenuto ad osservare il regolamento di condominio.
Quando la locazione supera i 30 giorni
Se la locazione ha durata superiore a 30 giorni, il proprietario deve farne denuncia, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, all’Autorità locale di Pubblica sicurezza, utilizzando i moduli di “cessione del fabbricato” scaricabili dal sito della Polizia di Stato.
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