Ristrutturare: spazi minimi e regole da seguire per ogni stanza

Quando si ristruttura un abitazione spesso si ripensa anche alla disposizione dei vari ambienti per ottimizzare gli spazi in funzione delle nuove esigenze abitative di chi la andrà appunto ad abitare.

Quanto costa ristrutturare casa? Guida completa

Vediamo cosa dice la normativa. Premettendo che  i requisiti possono variare a seconda delle zone d’Italia, mi concentrerò sulla Città di Torino.

Superficie delle stanze:

  • Ogni stanza deve avere una superficie minima di mq. 9,00
  • Le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di mq. 14,00
  • Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00.
  • I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di mq. 4,00 con larghezza non inferiore a metri 1,60.
  • In ogni alloggio di nuova edificazione, ovvero ottenuto a seguito di frazionamento, cambio di destinazione d’uso – anche senza opere edilizie – o recupero di sottotetto, almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di mq. 3,00 con larghezza non inferiore a metri 1,50 e deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo;
  • Per le unità immobiliari già legittimamente utilizzate ad uso residenziale, sono fatte salve misure inferiori che restano valide anche nel caso in cui l’unità immobiliare ritorni all’uso residenziale. Infatti la realizzazione del primo servizio igienico all’interno di unità immobiliari a destinazione residenziale già esistenti e legittimate, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito sopra, è consentita qualora produca un complessivo miglioramento dei requisiti igienico-sanitari.
  • L’eventuale secondo servizio deve avere una superficie minima di mq. 1,10 e larghezza non inferiore a metri 0,90.

Per quanto riguarda i Monolocali:

  • La superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a mq. 28,00, di cui almeno metri quadrati 23,00 siano riferiti a locali abitativi principali, e per due persone, non inferiore a mq. 38,00.
  • Affinché un alloggio possa essere ritenuto abitabile, bisogna considerare che l’altezza media interna non dev’essere inferiore a 270 cm; questa misura può scendere a 240 cm per bagni, corridoi e ripostigli, per arrivare a 210 cm nei locali di servizio. Ma al di sopra dei 1.000 metri di altitudine basta un’altezza media di 255 cm per ritenere abitabile un locale.

Illuminazione:

 

Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccetto quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.

Per ciascun locale l’ampiezza della finestra ovvero la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Per edifici realizzati prima del 5 luglio 1975, qualora l’altezza minima dei locali sia non inferiore a metri 3,00, tale rapporto potrà essere ridotto a 1/10 sempreché, quando vi sia una sola apertura di finestra, questa non abbia una superficie minore di 2 metri quadrati.

Bagni:

 

I locali per servizi igienici non forniti di apertura all’esterno (cioè senza nessuna finestra, cosiddetti “ciechi”) devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d’aria.

Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera. I servizi igienici posti in unità immobiliari ove è prevista la presenza continuativa di persone, a qualsiasi uso destinate, devono essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq. 1,10 e lato minimo non inferiore a metri 0,90, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto.

Cucinotto:

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata in apposita canna di estrazione.

Gli spazi riservati alla cottura privi di aperture dirette verso l’esterno dovranno avere proporzione massima tra profondità e apertura verso il locale principale di 2 a 3.

Locali nei piani seminterrati e sotterranei:

Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibite alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi, servizi igienici e lavanderie.

Sottotetto:

Nei nuovi edifici l’utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi abitativi o comunque ad usi diversi da deposito o sgombero, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli, tenuto conto che l’altezza minima di ciascuna parete non può essere inferiore a metri 2,00 e l’altezza interna media non può essere inferiore a metri 2,70.  Gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.

Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali di settore, se prevalenti rispetto alle presenti norme.

Scale:

All’interno delle unità immobiliari, qualora le stesse non costituiscano parti comuni, sono ammesse scale fisse con larghezza utile non inferiore a metri 0,80. Scale con larghezza utile non inferiore a metri 0,60, sono ammesse solo per servire locali già autonomamente accessibili tramite percorsi o aperture con larghezza minima di metri 0,80. Le scale di collegamento tra locali adibiti alla permanenza di persone e locali ad usi accessori dovranno essere dotate di idonea chiusura.

Verande:

Le verande sono costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante. Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone.

La superficie di pavimento interessata da verande non può essere superiore a metri quadrati 9,00 complessivi per unità immobiliare.


 

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